Associazione "Corte dei Rossi"
STATUTO
Art. 1 - Denominazione e sede
E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione del terzo settore "Corte dei Rossi, con sede in San Secondo Parmense (PR), Piazza Mazzini n. 12.
Per terzo settore si intende tutta la vasta realtà associativa operante sotto le forme di associazioni riconosciute e non riconosciute, enti non commerciali in genere e di società cooperative a carattere mutualistico e senza scopo di lucro.
Art. 2 - Finalità
L'Associazione ha i seguenti scopi:
- aprire una finestra sull'età rinascimentale e della Rocca e del Borgo di San Secondo Parmense;
- illustrare la storia del Casato Rossiano;
- rappresentare "spaccati di vita rinascimentale", proponendo personaggi storici con particolare riferimento a quelli vissuti nel XVI secolo, in occasione delle visite guidate notturne, nonchè di rappresentanza del "Palio delle Contrade" di San Secondo Parmense;
- effettuare studi specifici di carattere tecnico - associativo su problematiche di rilevanza per la gestione delle associazioni;
- promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli operatori associati;
- promuovere incontri, convegni e seminari a carattere tecnico, giuridico, associativo su problematiche di notevole rilevanza per la gestione delle associazioni;
- garantire lo sviluppo di una rete di relazione con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito del terzo settore.
L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 - Soci
I soci dell'Associazione si distinguono in:
- SOCI FONDATORI;
- SOCI ORDINARI;
- SOCI ONORARI;
- SOCI SOSTENITORI.
Sono soci fondatori coloro che hanno convenuto e stipulato l'Atto di costituzione.
Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano nel terzo settore.
Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti.
Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.
Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.
La Corte è costituita da un numero minimo di 9 persone.
L'attività prestata dai singoli componernti "La Corte" in quanto spontanea e volontaria è del tutto gratuita.
Art. 5 - Ammissione dei soci
La partecipazione alla Corte è aperta a tutti ed è subordinata alle seguenti condizioni:
- richiesta di ammissione;
- versamento della quota associativa (fissata nel regolamento interno);
- dichiarazione sottoscritta dal richiedente di accettazione di tutte le norme contenute nel regolamento che dovrà essere consegnato in copia perché se ne possa avere conoscenza.
L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 - Recesso/esclusione dei soci
Il recesso dalla Corte è possibile in ogni tempo, deve essere comunicato con avviso scritto motivato ed ha effetto immediato o comunque non oltre la fine dell'anno in corso.
L'esclusione proposta dal Consiglio Direttivo è approvata dall'Assemblea, comunicata per avviso all'interessato e può avvenire per:
- morosità ripetuta nel versamento della quota assocviativa;
- mancanza di rispetto per le norme di regolamento;
- quando l'associato si sia posto in conflitto di interessi ideali, morali e patrimoniali della Corte.
Art. 7 - Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività sociali;
- all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
- a ricevere le eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione.
Art. 8 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L'Associazione trae i mezzi finanziari per svolgere la propria attività:
- dalle quote associative;
- dagli introiti dericanti dall'attività direttamente svolta dai soci;
- da eventuali donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società o enti.
I versamenti effettuati a qualunque titolo da soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Il patrimonio sarà utilizzato secondo le priorità e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, esclusivamente per le seguenti finalità:
- acquisto attrezzature:
- vestiario (comprese le spese di lavanderia);
- rimborso spese in caso di trasferta ed altre spese direttamente sostenute dai soci;
- scenografia;
- spese di rappresentanza;
- pubblicità.
Art. 9 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 10 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:
- l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Probiviri;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
E' di competenza dell'Assemblea straordinaria:
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.
L'Assemblea è convocata dal comitato esecutivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 11 - Validità dell'assemblea
L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Art. 12 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ogni socio avente diritto di voto può detenere sino ad un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo, nonchè i membri del collegio dei revisori dei conti non possono detenere deleghe.
Art. 13 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da 8 memnri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti tra i soci.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo internoi due Vice Presidenti, il tesoriere e il segretario.
I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei soci componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 anni.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto viene nominato il primo dei non eletti che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o dietro richesta motivata di almeno 3 consiglieri.
La convocazione à fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei conti almeno 5 giorni prima di quello fissato pee l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, nell'apposito libro dei verbali.
Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta:
- la gestione dell'associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- convocare l'assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.
Art. 16 - Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.
Esso si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti.
Il Presidente e i membri del Collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono essere nominati revisori anche i non soci.
Art. 18 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri nominati fra i non soci dell'assenblea. Essi durano in carica 3 anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.
L'Associazione e gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che riguardano l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni legalmente effettuate dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.
I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa di ogni formalità.
Art. 19 - Esercizio sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione:
- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale (novembre);
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (aprile).
E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione fra i soci di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 20 - Libri sociali e registri contabili
I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:
- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo:
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro degli inventari.
Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vistati.
Art. 21 - Revisione dello Statuto e scioglimento
Per la revisione o la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, deside l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.
La destinazione dell'eventuake saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.
San Secondo, 20 settembre 1999